Nigeriano si spaccia reporter di guerra per ottenere permesso umanitario: ricorso respinto in tre gradi

I giudici della Corte Suprema hanno dato ragione alla Commissione Territoriale di Caserta e al Tribunale di Napoli (che si era uniformato alla decisione di primo grado), che aveva respinto una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria presentata da un cittadino nigeriano presente sul territorio casertano
Il racconto dello straniero, che aveva dichiarato falsamente di essere uno studente universitario nonchè un giornalista di una società di produzioni televisive nigeriana e di essere stato vittima di attacchi terroristici da parte di Boko Haram, non ha convinto in nessuno dei tre gradi di giudizio.
Durante l’audizione in sede amministrativa, il nigeriano aveva dichiarato di essere stato inviato nel 2016 a fare un servizio nella città di Maiguguri nel Borno State, dove si era verificato un attacco terroristico e, rientrato a Benin, veniva minacciato da un gruppo di sovversivi di Boho Haram, intenzionati ad impedire la divulgazione delle informazioni acquisite.
La domanda di protezione internazionale veniva rigetta dalla Commissione territoriale di Caserta, la quale riteneva la narrazione riferita da parte ricorrente contraddittoria ed inverosimile dopo aver scoperto che non solo era un semplice autista che aveva accompagnato la troupe tv ma inoltre il giudice di merito aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di reports ritenuti inattendibili perché fondati su notizie risalenti nel tempo, non riportanti l’attuale situazione di violenza diffusa e indiscriminata che coinvolgerebbe l’intero Paese d’origine del ricorrente.
Valutazioni sostenute dai report di Easo e UNHCR, atti ad escludere, appunto, che nella regione del nigeriano fosse ravvisabile una «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». La Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria
Completa la lettura di Nigeriano si spaccia reporter di guerra per ottenere permesso umanitario: ricorso respinto in tre gradi
Cronache della Campania@2016-2020

Fonte

Ultime News

TI POTREBBE INTERESSARE
NEWS